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INFORMAZIONI GENERALI

Con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Consob ha istituito l’Arbitro per le controversie finanziarie (di seguito, “Arbitro”) e ha
adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 1791, con il quale
sono state stabilite le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l’Arbitro e
individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente (di seguito, il “Regolamento”).

La Delibera attribuisce inoltre alla Consob il compito di adottare le disposizioni di attuazione del Regolamento, disciplinanti
l’organizzazione e il funzionamento dell’Arbitro, determinandone altresì la data di avvio dell’operatività, e detta, tra l’altro,
disposizioni transitorie e finali per consentire la “sostituzione” della Camera di Conciliazione e Arbitrato con l’Arbitro.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al sito Internet dell'Arbitro per le controversie finanziarie a questo
link: http://www.acf.consob.it/
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Questa è una comunicazione di marketing. Per informazioni sugli OICVM, prima di prendere una decisione finale di investimento, consultare il Regolamento, il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). La decisione di investire dovrebbe tener conto di tutti gli obiettivi e le caratteristiche dell'OICVM descritte nel relativo Prospetto, compresi gli aspetti di sostenibilità ai sensi del Regolamento UE 2088/2019, e nelle informazioni da comunicare agli investitori ai sensi della normativa vigente. Per gli OICVM complessi a capitale protetto (c.d. fondi a formula) l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Per le forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione, leggere la Parte I, le informazioni chiave per l'aderente’ e l'Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento gratuitamente, sul sito www.arcafondi.it, presso la SGR e presso il Soggetto Collocatore. I documenti sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione.

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