Nei fondi pensione, in circostanze specifiche stabilite dalla normativa e riportate nel Regolamento del fondo, è possibile richiedere anticipazioni o riscatti sulla posizione individuale maturata.
Anticipazione e riscatto sono strumenti diversi:
- l’anticipazione consente di prelevare parzialmente il montante maturato mantenendo attiva l’adesione;
- il riscatto comporta la liquidazione parziale o totale della posizione in presenza di eventi come inoccupazione, invalidità o perdita dei requisiti di partecipazione.
Le principali casistiche previste sono le seguenti.
L’anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento per spese sanitarie connesse a gravissime situazioni personali dell’aderente, del coniuge o dei figli.
È possibile richiedere un’anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, dopo aver maturato un’anzianità contributiva minima.
Dopo un determinato periodo di partecipazione, l’aderente può richiedere un’anticipazione anche per esigenze diverse da quelle sanitarie o abitative.
Per le casistiche che richiedono anzianità minima (es. 8 anni) e per la tassazione agevolata legata alla permanenza, l’anzianità contributiva coincide con la data di iscrizione; in caso di trasferimento da altro fondo pensione fa fede quanto indicato dal fondo cedente.
Se necessario, l’aderente può far riconoscere l’anzianità di iscrizione tramite certificazione della posizione presso altro fondo.
È possibile richiedere il riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata, nei seguenti casi:
Il riscatto totale della posizione individuale è previsto in presenza di eventi che incidono in modo rilevante sulla continuità lavorativa o sulla capacità di lavoro dell’aderente, tra cui:
La tassazione varia in base alla causa del riscatto e può prevedere un’aliquota massima del 15% oppure, in alcuni casi, un’aliquota del 23%, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Entrambe le opzioni sono disciplinate da regole precise e hanno un trattamento fiscale definito.
Anticipazione e Riscatto in Sintesi
| Caso | Quando è richiedibile | Quanto puoi ottenere | Come è tassato |
|---|---|---|---|
| Anticipazione per spese sanitarie (gravi motivi) | In qualsiasi momento | Fino al 75% del maturato | Aliquota max 15%, riducibile fino al 9% |
| Anticipazione per acquisto prima casa (per sé o per i figli) | Dopo 8 anni di iscrizione | Fino al 75% del maturato | Aliquota fissa 23% |
| Anticipazione per ristrutturazione prima casa | Dopo 8 anni di iscrizione | Fino al 75% del maturato | Aliquota fissa 23% |
| Anticipazione per ulteriori esigenze personali | Dopo 8 anni di iscrizione | Fino al 30% del maturato | Aliquota fissa 23% |
| Riscatto parziale | Inoccupazione 12–48 mesi, mobilità / ammortizzatori sociali, CIG ≥ 12 mesi | 50% della posizione maturata | Aliquota max 15% |
| Riscatto totale | Inoccupazione > 48 mesi, invalidità permanente, premorienza, perdita dei requisiti | 100% della posizione maturata | Aliquota max 15% oppure 23% |
È possibile richiedere più anticipazioni nel tempo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Si può mantenere il fondo pensione senza versare contributi?
Sì, la posizione può essere mantenuta anche senza nuovi versamenti.
Anticipazione e riscatto sono obbligatori?
No, sono facoltà dell’aderente, non obblighi.

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