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Anticipazioni e riscatti del fondo pensione

Anticipazioni e riscatti del fondo pensione

Nei fondi pensione, in circostanze specifiche stabilite dalla normativa e riportate nel Regolamento del fondo, è possibile richiedere anticipazioni o riscatti sulla posizione individuale maturata.

Anticipazione e riscatto sono strumenti diversi:

- l’anticipazione consente di prelevare parzialmente il montante maturato mantenendo attiva l’adesione;

- il riscatto comporta la liquidazione parziale o totale della posizione in presenza di eventi come inoccupazione, invalidità o perdita dei requisiti di partecipazione.

Anticipazione del fondo pensione: cos’è e quando è possibile

L’anticipazione del fondo pensione consiste nella possibilità di ottenere una parte del montante accumulato prima del pensionamento, senza chiudere la posizione previdenziale.

Le principali casistiche previste sono le seguenti.

Spese sanitarie per gravi motivi

L’anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento per spese sanitarie connesse a gravissime situazioni personali dell’aderente, del coniuge o dei figli.

  • Importo anticipabile: fino al 75% del montante maturato;
  • Tassazione: aliquota agevolata fino al 15%, riducibile fino al 9% in base all’anzianità di iscrizione.

Acquisto o ristrutturazione della prima casa

È possibile richiedere un’anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, dopo aver maturato un’anzianità contributiva minima.

  • Quando è richiedibile: dopo 8 anni di iscrizione;
  • Importo anticipabile: fino al 75% del montante;
  • Tassazione: aliquota fissa del 23%.

Ulteriori esigenze personali

Dopo un determinato periodo di partecipazione, l’aderente può richiedere un’anticipazione anche per esigenze diverse da quelle sanitarie o abitative.

  • Quando è richiedibile: dopo 8 anni di iscrizione;
  • Importo anticipabile: fino al 30% del montante;
  • Tassazione: aliquota fissa del 23%.

Nota sull’anzianità di iscrizione

Per le casistiche che richiedono anzianità minima (es. 8 anni) e per la tassazione agevolata legata alla permanenza, l’anzianità contributiva coincide con la data di iscrizione; in caso di trasferimento da altro fondo pensione fa fede quanto indicato dal fondo cedente.

Se necessario, l’aderente può far riconoscere l’anzianità di iscrizione tramite certificazione della posizione presso altro fondo.

Riscatto del fondo pensione: cos’è e quando si applica

Il riscatto del fondo pensione comporta l’erogazione parziale o totale della posizione individuale in presenza di eventi che incidono in modo rilevante sul rapporto di lavoro o sulla capacità lavorativa dell’aderente.

Riscatto parziale (50%)

È possibile richiedere il riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata, nei seguenti casi:

  • cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione tra 12 e 48 mesi;
  • accesso a procedure di mobilità, ammortizzatori sociali o ad altri strumenti di sostegno al reddito;
  • cassa integrazione a zero ore che comporti un periodo di inoccupazione di almeno 12 mesi;
  • Tassazione: aliquota massima del 15%.

Riscatto totale (100%)

Il riscatto totale della posizione individuale è previsto in presenza di eventi che incidono in modo rilevante sulla continuità lavorativa o sulla capacità di lavoro dell’aderente, tra cui:

  • inoccupazione superiore a 48 mesi;
  • invalidità permanente che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • premorienza dell’aderente (riscatto da parte di eredi o beneficiari);
  • per le adesioni su base collettiva, cessazione del rapporto di lavoro con perdita del requisito di partecipazione al fondo;
  • per le adesioni su base individuale, cessazione dell’attività lavorativa dichiarata in fase di adesione o successivamente.

La tassazione varia in base alla causa del riscatto e può prevedere un’aliquota massima del 15% oppure, in alcuni casi, un’aliquota del 23%, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Anticipazione e riscatto: differenze principali

In sintesi:

  • l’anticipazione consente di ottenere una parte del montante senza chiudere la posizione previdenziale;
  • il riscatto comporta la liquidazione parziale o totale della posizione, spesso in relazione alla cessazione dell’attività lavorativa.

Entrambe le opzioni sono disciplinate da regole precise e hanno un trattamento fiscale definito.

Tassazione delle somme erogate

La tassazione applicata dal fondo pensione sulle somme maturate a partire dal 1° gennaio 2007 è definitiva. Gli importi erogati non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a riliquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

Anticipazione e Riscatto in Sintesi

Caso Quando è richiedibile Quanto puoi ottenere Come è tassato
Anticipazione per spese sanitarie (gravi motivi) In qualsiasi momento Fino al 75% del maturato Aliquota max 15%, riducibile fino al 9%
Anticipazione per acquisto prima casa (per sé o per i figli) Dopo 8 anni di iscrizione Fino al 75% del maturato Aliquota fissa 23%
Anticipazione per ristrutturazione prima casa Dopo 8 anni di iscrizione Fino al 75% del maturato Aliquota fissa 23%
Anticipazione per ulteriori esigenze personali Dopo 8 anni di iscrizione Fino al 30% del maturato Aliquota fissa 23%
Riscatto parziale Inoccupazione 12–48 mesi, mobilità / ammortizzatori sociali, CIG ≥ 12 mesi 50% della posizione maturata Aliquota max 15%
Riscatto totale Inoccupazione > 48 mesi, invalidità permanente, premorienza, perdita dei requisiti 100% della posizione maturata Aliquota max 15% oppure 23%

Quando cambi lavoro: le regole sul TFR e cosa fare

In caso di riassunzione, il lavoratore deve fornire al nuovo datore di lavoro il modulo di scelta sul conferimento del TFR nel fondo pensione consegnato al precedente datore. In base alla situazione, possono verificarsi tre casi:

  1. TFR non conferito a previdenza complementare: l’azienda continua a gestirlo con lo stesso regime, con possibilità di modifica in futuro conferendolo a un fondo pensione.
  2. TFR conferito e riscatto totale richiesto alla cessazione: entro 6 mesi dalla nuova assunzione va riconsegnato il modulo di scelta (anche con scelta diversa). In mancanza, il TFR maturando dal mese successivo alla scadenza del semestre viene destinato integralmente al fondo di riferimento.
  3. TFR conferito e nessun riscatto nel vecchio fondo: resta valida la scelta precedente; entro 6 mesi dall’assunzione va comunicato al nuovo datore il fondo a cui destinare il TFR.

Posso mantenere la posizione senza versare?

Sì. Se l’aderente perde i requisiti di partecipazione a un fondo, non è obbligato a riscattare: può mantenere la posizione anche senza versare nuovi contributi.

Cambio di comparto: regole principali

L’aderente può modificare nel tempo la propria allocazione, variando il comparto dei versamenti futuri e/o del montante già accumulato. È possibile allocare i versamenti e/o il montante maturato su più comparti. La riallocazione può essere richiesta dopo 12 mesi dall’adesione o dalla precedente richiesta di riallocazione.

Domande frequenti su anticipazioni e riscatti del fondo pensione

Quante volte si può chiedere un’anticipazione del fondo pensione?
È possibile richiedere più anticipazioni nel tempo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Si può mantenere il fondo pensione senza versare contributi?
Sì, la posizione può essere mantenuta anche senza nuovi versamenti.

Anticipazione e riscatto sono obbligatori?
No, sono facoltà dell’aderente, non obblighi.

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Per le forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione, leggere la Parte I, le informazioni chiave per l'aderente’ e l'Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento gratuitamente, sul sito www.arcafondi.it, presso la SGR e presso il Soggetto Collocatore. I documenti sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione.

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