aggiornato il 29/04/2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce aggiornamenti alla disciplina della previdenza complementare, con impatti su fiscalità, accumulo e modalità di erogazione delle prestazioni dei fondi pensione. Molte novità, alcune delle quali indicate come operative dal 1° luglio 2026, intervengono sul quadro di riferimento del D.lgs. 252/2005, con l’obiettivo di razionalizzare alcune regole e ampliare le opzioni a disposizione degli aderenti.
In sintesi
L’aumento dei limiti rafforza l’efficacia fiscale della previdenza complementare e offre, soprattutto ai più giovani, maggiori margini per pianificare nel tempo i propri versamenti e ottimizzare i benefici fiscali.
In base alla nuova formulazione a partire dal 31/10/2026, il diritto alla contribuzione del datore di lavoro può essere trasferito anche verso fondi pensione aperti o PIP, decorsi due anni dalla data di adesione ad una forma pensionistica, ampliando la libertà di scelta dell’aderente in caso di cambio forma pensionistica.
Rendita a durata definita
La rendita a durata definita prevede l’erogazione di un flusso periodico per un numero di anni determinato. L’importo delle rate potrà essere aggiornato nel tempo dividendo il capitale disponibile al momento dell’erogazione per gli anni di vita residua stimati, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT.Prelievi flessibili
In alternativa, è possibile optare per prelievi di importo variabile, scelti liberamente. Questa modalità consente maggiore flessibilità, fermo restando il limite rappresentato dalle rate già maturate e non ancora percepite della rendita a durata definita.Erogazione frazionata
Un’ulteriore opzione è l’erogazione frazionata, che permette di distribuire il capitale accumulato in più rate nel tempo, per un periodo non inferiore a cinque anni. Le modalità operative, inclusa la periodicità delle rate, saranno definite dall’Autorità di vigilanza con apposite indicazioni.Rendita a durata definita e prelievi
Queste forme seguono il regime fiscale delle prestazioni in capitale:L’aliquota è pari al 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Erogazione frazionata
Anche in questo caso, la base imponibile è calcolata al netto delle somme già tassate.Per quanto riguarda l’aliquota:
In sintesi
Le nuove modalità di erogazione offrono maggiore flessibilità nella gestione del capitale, con un trattamento fiscale che varia in funzione della scelta effettuata. Valutare attentamente le diverse opzioni consente di ottimizzare il risultato complessivo nel tempo.La legge aggiorna il meccanismo di “extra deducibilità” previsto per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007 e non ha sfruttato negli anni precedenti il massimo deducibile. In sintesi:
Le informazioni riportate riflettono il quadro normativo vigente alla data di redazione. Eventuali approfondimenti e aggiornamenti potranno rendersi necessari anche in esito all’emanazione dei decreti attuativi e alle indicazioni che saranno fornite dagli Enti competenti.

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