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Legge di Bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026

Le novità normative sulla previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti aggiornamenti alla disciplina della previdenza complementare. Le principali novità, operative dal 1° luglio 2026, intervengono su quattro aree: adesione dei nuovi assunti, destinazione del TFR maturando, investimento delle adesioni tacite e automatiche e nuove prestazioni pensionistiche che impattano lavoratori, aziende e aderenti ai fondi pensione.

Legge 30/12/2025 n. 199
D.Lgs. 252/2005 riformato
Legge 25/06/2026 n. 112
Istruzioni COVIP giugno 2026
60 giorni
Adesione automatica ai fondi pensione
I nuovi assunti hanno 60 giorni per confermare o rinunciare all'adesione automatica alla previdenza complementare.
50%
Capitale erogabile
La quota massima ordinariamente richiedibile in capitale resta pari al 50% del montante maturato, salvo le eccezioni previste dalla normativa.
31 ottobre 2026
Nuove modalità di erogazione
Da questa data è possibile richiedere l'erogazione frazionata del montante, secondo le modalità previste dalla riforma.
30 giugno 2027
Percorsi Life Cycle
Termine massimo di adeguamento dei fondi pensione ai nuovi percorsi Life Cycle previsti dalle Istruzioni COVIP.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

Confronto tra la disciplina precedente e le novità della previdenza complementare previste per i dipendenti assunti dal 1° luglio 2026

Area Prima Dal 1° luglio 2026
Adesione nuovi assunti Silenzio-assenso entro 6 mesi. Adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni.
TFR maturando Poteva restare in azienda; per le aziende con oltre 50 dipendenti era destinato al Fondo di Tesoreria INPS. Per chi non aderisce alla previdenza complementare, il TFR confluisce al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia; sotto soglia può restare in azienda. Resta possibile aderire in seguito

Investimento adesioni tacite/automaticheComparto garantito.Percorso life cycle basato sull'età anagrafica, secondo le Istruzioni COVIP del 23/06/2026.
Prestazioni pensionisticheCapitale, ordinariamente fino al 50%, più rendita vitalizia.Rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante; le liquidazioni seguono l'adeguamento dei sistemi del fondo.
Quota massima in capitale50%, salvo i casi di capitale integrale previsti dal D.Lgs. 252/2005.Confermato il limite ordinario del 50%, con le eccezioni previste dalla normativa.

⚠ Legge di conversione del DL "Salario Giusto"
La Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del DL n. 62/2026, ha riportato al 50% la quota massima ordinariamente erogabile in capitale e ha fissato al 31 ottobre 2026 la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante. Nel periodo transitorio ARCA Previdenza raccoglie le richieste; liquidazione ed erogazione seguono l'adeguamento dei sistemi.

Deducibilità fiscale dei contributi

A partire dal 2026, il limite massimo annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato da € 5.164,57 a € 5.300. Il nuovo tetto riguarda la somma complessiva dei versamenti (lavoratore e, se previsto, datore di lavoro) e conferma la deducibilità come principale leva di incentivo alla previdenza integrativa.

Un’opportunità in più per i giovani

Novità rilevanti anche per i lavoratori più giovani, ossia per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1°gennaio 2007. Infatti, dal 1° gennaio 2026, l’importo massimo deducibile può arrivare fino a 7.950 euro annui, grazie al meccanismo che consente di recuperare, nei venti anni successivi al primo quinquennio di partecipazione, i contributi non dedotti.

Come funziona il meccanismo

  • Nei primi 5 anni di adesione: il calcolo della quota di extra-deducibilità tiene conto del nuovo limite ordinario di 5.300 euro.
  • Nei 20 anni successivi: resta la possibilità di recuperare i contributi non dedotti, fino a un massimo di 2.650 euro annui (pari alla metà del nuovo limite).
L’aumento dei limiti rafforza l’efficacia fiscale della previdenza complementare e offre, soprattutto ai più giovani, maggiori margini per pianificare nel tempo i propri versamenti e ottimizzare i benefici fiscali.

Contributo datoriale e trasferimento tra fondi

A partire dal 31 ottobre 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni sul trasferimento della posizione individuale tra forme pensionistiche complementari, che interessano anche il contributo datoriale. Restano tuttavia attesi chiarimenti interpretativi in merito all'ambito di applicazione della disciplina e alle modalità di esercizio della portabilità.

Nuove assunzioni: adesione automatica e silenzio-assenso

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori neoassunti è prevista l'adesione automatica a una forma pensionistica complementare, salvo rinuncia esplicita entro 60 giorni. Questo meccanismo impatta anche l'avvio dei versamenti contributivi, sia a carico del lavoratore sia del datore di lavoro, secondo quanto applicabile.

iChi rientra nell'adesione automatica
Lavoratori dipendenti privati di prima assunzione, esclusi i domestici, e, con le specificità previste, lavoratori non di prima assunzione già aderenti a un fondo pensione con TFR versato che avviano un nuovo rapporto dal 1° luglio 2026.

Come funziona il meccanismo

1
Giorno 1: assunzione
Il lavoratore è considerato aderente dalla data di assunzione. Il datore di lavoro fornisce l'informativa dettagliata su accordi collettivi, fondo di destinazione, scelte disponibili e tempistiche.

2
Entro 60 giorni: finestra di scelta
Il lavoratore di prima assunzione può confermare l'adesione automatica o aderire esplicitamente; rinunciare e destinare il TFR a un altro fondo pensione; oppure rinunciare e mantenere il TFR secondo l'art. 2120 c.c. In quest'ultimo caso il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia e resta in azienda per quelle sotto soglia.
3
Dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni
Il datore di lavoro invia il modulo di adesione automatica e avvia i versamenti, comprensivi di TFR e contributi dovuti dalla data di assunzione. Il TFR e i contributi sono investiti nel percorso life cycle dedicato alle adesioni automatiche.

Contratti brevi
Se il contratto è a tempo determinato e ha durata inferiore a 60 giorni, l'automatismo non si applica.

Forma pensionistica di destinazione

  1. Forma pensionistica collettiva individuata da accordo aziendale.
  2. Forma alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda alla data di assunzione.
  3. In assenza di accordi collettivi, fondo residuale COMETA.

Lavoratori neo-assunti prima del 30 giugno 2026

Per il lavoratori neo-assunti prima del 30 giugno 2026 valgono le norme previgenti ovvero il così detto silenzio-assenso che prevede l’iscrizione alla previdenza complementare nel comparto garantito entro 6 mesi dall’assunzione.

Lavoratori non di prima assunzione con nuovo contratto

Se il lavoratore ha già un'adesione attiva con TFR versato, il meccanismo automatico scatta anche per il nuovo rapporto, con le stesse regole e tempistiche. Il datore di lavoro acquisisce una dichiarazione sull'iscrizione in essere. Se il lavoratore è aderente senza versamento di TFR, l'automatismo non opera.

Effetto sulla contribuzione
L'adesione automatica comporta anche il versamento dei contributi datoriali e del lavoratore nelle misure definite dagli accordi collettivi. La contribuzione del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale annuale.

Lavoratori già in forza al 1° luglio 2026

Per i rapporti di lavoro già in essere non è prevista un'adesione automatica retroattiva. Il datore di lavoro deve però adempiere agli obblighi informativi sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

AspettoCosa rimane invariatoCosa cambia dal 1° luglio 2026
TFR già maturato fino al 30/06/2026Resta dov'è: in azienda, al fondo pensione o al Fondo di Tesoreria INPS. Condizioni di rivalutazione ed erogazione invariate.Nessuna variazione.

TFR maturando dal 1° luglio 2026Per chi aveva già aderito a un fondo pensione, i versamenti continuano automaticamente allo stesso fondo.Per chi non aveva mai scelto o aveva il TFR in azienda, il TFR è destinato al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia; sotto soglia può restare in azienda. Rimane possibile aderire in futuro.
InformativaIl datore deve fornire informativa aggiornata e acquisire una nuova dichiarazione scritta sulla scelta previdenziale.
Conseguenza del silenzio
Se il lavoratore non esprime alcuna dichiarazione entro il 30 giugno 2026, si intende confermata la scelta precedente. Se non aveva mai scelto, il TFR maturando confluisce automaticamente al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende sopra soglia; sotto soglia resta in azienda. Una volta avviato il versamento al fondo pensione non è più possibile tornare al regime TFR in azienda/Tesoreria.

Le opzioni disponibili per il TFR maturando

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori riassunti che non hanno altro fondo pensione con versamento TFR, o per i lavoratori di prima assunzione che scelgono esplicitamente di mantenere il TFR in azienda:

  • il TFR confluisce al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 60 dipendenti nel 2026-2027, almeno 50 nel 2028-2031 e almeno 40 dal 2032;
  • rimane in azienda solo per le aziende al di sotto delle soglie applicabili.

Opzione A · Fondo pensione complementare aziendale

Rendimento
Finanziario di mercato, variabile.

Vantaggi fiscali
Deduzione dei contributi fino a €5.300 annui; tassazione delle prestazioni dal 9% al 15% secondo gli anni di permanenza.

Rischio
Variabile, in funzione del comparto scelto.

Anticipo
Sì, secondo il regolamento del fondo.

Note
Condizioni negoziate collettivamente; percorso life cycle per le adesioni automatiche.

Opzione B · Altro fondo pensione complementare a scelta

Rendimento
Finanziario di mercato, variabile.

Vantaggi fiscali
Deduzione dei contributi fino a €5.300 annui; tassazione agevolata secondo la permanenza nella previdenza complementare.

Rischio
Variabile, in funzione del comparto scelto.

Anticipo
Sì, secondo il regolamento del fondo.

Note
Adesione esplicita; per i nuovi assunti il capitale al pensionamento richiede almeno 5 anni di iscrizione.

Opzione C · Fondo di Tesoreria INPS

Rendimento
1,5% fisso più il 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI rispetto a dicembre dell'anno precedente.

Vantaggi fiscali
Nessun vantaggio aggiuntivo; tassazione separata ordinaria.

Rischio
Basso, con rivalutazione garantita per legge.

Anticipo
La richiesta si presenta all'azienda, che anticipa l'importo e lo recupera successivamente a credito verso l'INPS.

Note
Scelta di default se il lavoratore non esprime alcuna preferenza e non aveva un fondo pensione attivo.

Il TFR già maturato fino al 30 giugno 2026 non è coinvolto dalla nuova scelta e resta nelle condizioni precedenti.

Percorsi Life Cycle e assegnazione del comparto di default

Per le adesioni automatiche alla previdenza complementare, le Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026 prevedono che i fondi pensione adottino percorsi di investimento life cycle, basati sull'età anagrafica e conformi ai criteri minimi stabiliti. Questo modello consente di adeguare progressivamente il profilo di rischio della posizione previdenziale, riducendo l'esposizione agli strumenti più volatili con l'avvicinarsi del pensionamento.

Fase del percorso Orizzonte temporale Quota min/max in titoli di capitale
Fase iniziale, aderenti giovani Fino a 15 anni prima della pensione. Almeno il 50% della posizione individuale.
Fasi intermedie Tra fase iniziale e finale. Riduzione progressiva e automatica secondo una traiettoria predefinita.
Fase finale, aderenti prossimi alla pensione Ultimi 5 anni o meno. Non oltre il 20% della posizione individuale.

iTre tipologie ammesse

Tipo a) passaggi automatici tra comparti distinti in funzione dell'età;

Tipo b) combinazioni di comparti con quote percentuali variabili nel tempo;

Tipo c) linee target date assegnate per coorte anagrafica.

Possibili situazioni dei fondi al 1° luglio 2026

Situazione del fondoPuò raccogliere adesioni automatiche?Scadenza di adeguamento
A · Già conforme alle Istruzioni COVIPSì, da subito.Invio di statuto/regolamento modificato entro il 31/07/2026.
B · Non ancora conforme, ma con almeno 2 linee differenziateSì, in regime transitorio.Adeguamento entro il 30/06/2027 e modifica dello statuto entro il 31/07/2026.
C · Non si trova in A né in BNo.Può rientrare in A o B con comunicazione alla COVIP.

Situazione di ARCA Previdenza nel periodo transitorio

iStato del fondo alla data delle Istruzioni COVIP
Al 1° luglio 2026 il fondo non risultava ancora pienamente adeguato ai nuovi criteri life cycle, ma disponeva di linee con profili di rischio differenziati e poteva raccogliere adesioni automatiche in regime transitorio, con completamento dell'adeguamento entro il 30 giugno 2027.

Età anagraficaComparto di destinazione nel periodo transitorio
Meno di 46 anniAlta Crescita Sostenibile.
Da 46 anni compiuti a meno di 56 anniCrescita Sostenibile.
56 anni o piùRendita Sostenibile.

iComunicazione dopo l'adeguamento
Una volta completato l'adeguamento alle Istruzioni COVIP, ARCA Previdenza informerà gli aderenti delle modifiche alla politica di investimento dei comparti nei quali sono investiti contributi e quote di TFR. L'aderente in forma automatica può chiedere in ogni momento il passaggio a un diverso comparto o a una diversa allocazione, anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno.

Nuove prestazioni pensionistiche della previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove modalità di accesso alle prestazioni della previdenza complementare, offrendo agli aderenti una maggiore flessibilità nella gestione del capitale al momento del pensionamento.

Dal 1° luglio 2026 sono disponibili tre nuove soluzioni, alternative alla rendita vitalizia e riservate alle forme pensionistiche a contribuzione definita: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante.

L'erogazione frazionata del montante è richiedibile dal 31 ottobre 2026. Nel periodo transitorio, la liquidazione e l'erogazione delle prestazioni saranno effettuate dopo l'adeguamento dei sistemi del fondo, entro il 31 dicembre 2026.

Rendita a durata definita

Disponibilità
Prenotabile dal 1° luglio 2026 ed erogabile dal 31 dicembre 2026.

Durata
Pari alla vita attesa residua, calcolata sulle tavole di mortalità ISTAT.

Calcolo della rata
Montante disponibile diviso per le rate residue.

Importo
Variabile in base ai risultati finanziari della gestione.

Periodicità
Definita dal fondo, da mensile ad annuale.

Estensione
Può avere durata superiore alla speranza di vita, su richiesta.

Prelievi liberamente determinabili

Disponibilità
Prenotabili dal 1° luglio 2026 ed erogabili dal 31 dicembre 2026 dopo la compilazione del modulo.

Attivazione
Immediata.

Importo e tempistica
Scelti liberamente dall'aderente.

Limite massimo
Somma delle rate equivalenti della rendita a durata definita maturate e non riscosse.

Ultimo anno
È prelevabile l'intero montante residuo.

Vincoli
Il fondo può prevedere un intervallo minimo e un importo minimo.

Erogazione frazionata del montante

Disponibilità
Richiedibile dal 31 ottobre 2026.

Adeguamento
Invio di statuto o regolamento modificato entro il 31 luglio 2026.

Durata
Rateizzazione per un periodo scelto dall'aderente, non inferiore a 5 anni.

Periodicità
Indicata dall'aderente insieme alla durata.

Montante residuo
Resta investito fino al completo esaurimento.

Calcolo della rata
Montante disponibile diviso per le rate ancora da erogare.

Regole comuni alle tre nuove prestazioni

  • Sono alternative tra loro e alla rendita vitalizia: non sono combinabili.
  • La scelta è irrevocabile, salvo conversione successiva in rendita vitalizia.
  • Non è possibile proseguire la contribuzione, salvo nuovo rapporto di lavoro.
  • L'eventuale RITA in corso viene revocata.
  • In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati alla richiesta.
  • L'erogazione è diretta dal fondo e il residuo resta nel comparto scelto.
  • Quota massima in capitale: 50%, salvo i casi di capitale integrale previsti dal D.Lgs. 252/2005.
  • Costi limitati alle spese amministrative effettive.

iTassazione
All'erogazione frazionata si applica una tassazione di TFR e contributi dedotti che parte da un massimo del 20% e si riduce progressivamente fino al 15%, in base agli anni di iscrizione alla previdenza complementare. Per le altre tipologie, la tassazione parte dal 15% e si riduce fino al 9%. Il TFR lasciato in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS segue la tassazione separata IRPEF ordinaria.

Quindi, la rendita a durata definita e i prelievi beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole rispetto all'erogazione frazionata.
ModalitàAliquota sulla parte imponibile
Rendita a durata definita e prelievi15%, riducibile fino al 9%.
Erogazione frazionata20%, riducibile fino al 15%.

Richieste ad ARCA Previdenza nel periodo transitorio

iIl datore di lavoro non inoltra la richiesta
Per le nuove prestazioni l'aderente si rivolge direttamente al Fondo Pensione ARCA Previdenza. L'azienda può illustrare il processo, senza sostituirsi all'aderente nella scelta o nella sottoscrizione della richiesta.
A · Prenotare subito la richiesta
L'aderente può utilizzare il modulo di “prenotazione della richiesta di prestazione” (Allegato 2). Il Fondo contatterà l'aderente per acquisire i dati integrativi e il modulo definitivo compilato e firmato.
B · Attendere il modulo definitivo
Il Fondo, dopo l'adeguamento alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, da compilare, firmare e inviare con copia di un documento di identità valido a:

Arca Fondi SGR S.p.A.
Casella Postale n. 118 FR Centro
03100 Frosinone (FR)

Limiti del periodo transitorio
  • Liquidazione ed erogazione avvengono dopo l'adeguamento dei sistemi del Fondo, entro il 31/12/2026.
  • ARCA Previdenza non può elaborare simulazioni sulle nuove tipologie di rendita durante il periodo transitorio.
  • Fino all'erogazione della prima liquidazione, l'aderente può revocare la richiesta e scegliere un'altra prestazione consentita.
Gestione ordinaria della posizione
Per le prestazioni già esistenti e per la gestione ordinaria, l'aderente può utilizzare l'Area Riservata Arca Click, accessibile dal sito Arca Fondi, oppure rivolgersi ad ARCA Previdenza.

Dipendenti pubblici
Le nuove prestazioni non si applicano ai dipendenti della PA iscritti ai fondi di categoria PA, per i quali resta in vigore il D.Lgs. 124/1993. Possono beneficiarne solo trasferendo la posizione a un fondo soggetto al D.Lgs. 252/2005.

Punti di valore, materiali e assistenza ARCA Previdenza

Elemento normativoValore Arca
Adesioni automatiche life cycleARCA Previdenza raccoglie le adesioni automatiche dal 1° luglio 2026 in regime transitorio, assegnando inizialmente il comparto in funzione dell'età; adeguamento completo previsto entro il 30 giugno 2027.
Nuove prestazioni pensionisticheNel periodo transitorio raccoglie le richieste; liquidazione ed erogazione avvengono dopo l'adeguamento dei sistemi, con possibilità di prenotazione.
Informativa trasparenteMateriali informativi aggiornati in linea con le Istruzioni COVIP, disponibili per datori di lavoro e lavoratori.
Supporto al datore di lavoroModulo di adesione tacita/automatica, processo documentale, DFPA per le distinte contributive e canali dedicati alle aziende.

Calendario degli adempimenti chiave

ScadenzaAdempimentoA carico di
Entro 30/06/2026Informativa e raccolta dei moduli dai lavoratori in forza.Datore di lavoro / HR.
Dal 01/07/2026Applicazione delle nuove regole TFR per tutti i lavoratori; avvio delle adesioni automatiche per i nuovi assunti; utilizzo del nuovo modulo "Adesione tacita/automatica" con indicazione della data di assunzione.Datore di lavoro.
Entro 31/07/2026Pubblicazione della modulistica temporanea e di prenotazione.ARCA Previdenza / aderente.

Dal 31/10/2026Erogazione frazionata richiedibile; liquidazione ed erogazione dopo l'adeguamento dei sistemi del fondo.Fondo pensione.
Entro 31/12/2026Fine del periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi relativi alle prestazioni.Fondo pensione.
Entro 30/06/2027Termine massimo di adeguamento life cycle per i fondi in situazione B.Fondo pensione.

iMateriali aggiornati disponibili
I materiali operativi comprendono il modulo "Adesione tacita/automatica" (Allegato 1), il modulo di "prenotazione della richiesta di prestazione" (Allegato 2), le istruzioni DFPA e la documentazione informativa aggiornata. Va sempre utilizzata l'ultima versione ufficialmente pubblicata o distribuita da Arca Fondi SGR.

Gestione degli aderenti prossimi alla pensione

Per gli aderenti ai quali mancano tre anni o meno alla pensione di vecchiaia, il fondo invia il "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo" aggiornato con le nuove opzioni. Il distributore può supportare il cliente nel confronto tra:

  • rendita vitalizia, con copertura illimitata nel tempo e importo fisso;
  • rendita a durata definita, con importo variabile e durata legata alla speranza di vita;
  • prelievi liberi, con maggiore flessibilità e rischio di esaurimento anticipato;
  • erogazione frazionata, con durata scelta e minimo di 5 anni;
  • capitale, ordinariamente fino al 50% del montante.

iPresidio della documentazione aggiornata
Le istruzioni operative e la modulistica possono essere soggette ad aggiornamenti. Prima di consegnare documenti o comunicare decorrenze, verificare sempre l'ultima versione disponibile sui canali ufficiali di Arca Fondi SGR.

Assistenza tramite ticket
Le aziende possono aprire una richiesta tramite il servizio di ticketing online: www.arcafondi.it/s/assistenza.

Domande frequenti sulla previdenza complementare 2026

Qual è la quota massima erogabile in capitale?>

Il 50% del montante accumulato, salvo i casi previsti dal D.Lgs. 252/2005 nei quali può essere liquidato l'intero capitale.

Un lavoratore assunto il 2 luglio 2026 con contratto di 45 giorni aderisce automaticamente?

No: se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a 60 giorni, l'automatismo dell'adesione non si applica.

Un lavoratore in forza con TFR in azienda: dove andrà dal 1° luglio?

Per i rapporti già in essere non scatta l'adesione automatica retroattiva. Il TFR maturando, se non viene effettuata una scelta previdenziale, confluisce al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia dimensionale; sotto soglia può restare in azienda.

Un lavoratore può tornare dal fondo pensione al Fondo di Tesoreria INPS?

No. Una volta avviato il versamento al fondo pensione non è più possibile tornare al regime TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.

Quando diventa disponibile l'erogazione frazionata del montante?

È richiedibile dal 31 ottobre 2026; nel periodo transitorio liquidazione ed erogazione avvengono dopo l'adeguamento dei sistemi del fondo, entro il 31 dicembre 2026.

Chi sceglie una nuova prestazione può ancora fare anticipazioni o trasferimenti?

No. Dal momento dell'esercizio del diritto a una prestazione pensionistica complementare non si possono più esercitare le prerogative della fase di accumulo, come anticipazioni, trasferimenti e RITA. È possibile convertire successivamente il montante residuo in rendita vitalizia e trasferire il fondo in essere a un altro fondo.

Un dipendente pubblico beneficia delle nuove prestazioni?

Le nuove prestazioni non si applicano ai dipendenti della PA iscritti ai fondi di categoria PA, per i quali resta in vigore il D.Lgs. 124/1993. Possono beneficiarne solo trasferendo la posizione a un fondo soggetto al D.Lgs. 252/2005.

Cosa succede in caso di decesso durante una nuova prestazione?

In caso di decesso, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall'aderente al momento della richiesta.

In quale comparto è collocato un aderente automatico nel periodo transitorio (ARCA Previdenza)?

Dipende dall'età anagrafica: Alta Crescita Sostenibile per chi ha meno di 46 anni, Crescita Sostenibile tra 46 e 55 anni, Rendita Sostenibile dai 56 anni in su.

Chi invia ad ARCA Previdenza il modulo di adesione automatica?

Il datore di lavoro, utilizzando il modulo "Adesione tacita/automatica" (Allegato 1), corredato di copia di un documento di identità in corso di validità.

Durante il periodo transitorio sono disponibili simulazioni delle nuove rendite?

No. ARCA Previdenza non può elaborare simulazioni sulle nuove tipologie di rendita durante il periodo transitorio.

Modulistica operativa

I moduli riportati di seguito riproducono in formato web i campi e le dichiarazioni contenuti negli allegati della guida. Prima di procedere con l'utilizzo operativo, verificare sempre di disporre della versione ufficiale più aggiornata della modulistica disponibile sul sito di Arca Fondi SGR:

Riferimenti normativi e nota d'uso

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026); D.Lgs. 252/2005, come riformato; DL n. 62/2026 "Salario Giusto", convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112; Direttive COVIP del 19/06/2026; Istruzioni COVIP del 23/06/2026 e del 25/06/2026.

Le informazioni riportate riflettono il quadro normativo vigente alla data di redazione. Eventuali aggiornamenti potranno rendersi necessari a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi e delle ulteriori indicazioni fornite dagli Enti competenti (COVIP, MEF, Ministero del Lavoro).

Questa pagina costituisce una trasposizione in formato web dei contenuti pubblicati su Arcafondi.it e della guida normativa allegata. Non sostituisce la normativa, i regolamenti del fondo, la modulistica ufficiale né costituisce consulenza legale, fiscale o previdenziale. Prima dell'utilizzo operativo, verificare sempre la disponibilità delle versioni e degli aggiornamenti più recenti pubblicati dai soggetti competenti.

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Questa è una comunicazione di marketing. Per informazioni sugli OICVM, prima di prendere una decisione finale di investimento, consultare il Regolamento, il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). La decisione di investire dovrebbe tener conto di tutti gli obiettivi e le caratteristiche dell'OICVM descritte nel relativo Prospetto, compresi gli aspetti di sostenibilità ai sensi del Regolamento UE 2088/2019, e nelle informazioni da comunicare agli investitori ai sensi della normativa vigente. Per gli OICVM complessi a capitale protetto (c.d. fondi a formula) l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Per le forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione, leggere la Parte I, le informazioni chiave per l'aderente’ e l'Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento gratuitamente, sul sito www.arcafondi.it, presso la SGR e presso il Soggetto Collocatore. I documenti sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione.

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