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Legge di Bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026

Le novità normative su previdenza complementare e fondi pensione

aggiornato il 29/04/2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce aggiornamenti alla disciplina della previdenza complementare, con impatti su fiscalità, accumulo e modalità di erogazione delle prestazioni dei fondi pensione. Molte novità, alcune delle quali indicate come operative dal 1° luglio 2026, intervengono sul quadro di riferimento del D.lgs. 252/2005, con l’obiettivo di razionalizzare alcune regole e ampliare le opzioni a disposizione degli aderenti.

Deducibilità fiscale dei contributi

A partire dal 2026, il limite massimo annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato da € 5.164,57 a € 5.300. Il nuovo tetto riguarda la somma complessiva dei versamenti (lavoratore e, se previsto, datore di lavoro) e conferma la deducibilità come principale leva di incentivo alla previdenza integrativa.

Un’opportunità in più per i giovani

Novità rilevanti anche per i lavoratori più giovani. Dal 1° gennaio 2026, l’importo massimo deducibile può arrivare fino a 7.950 euro annui, grazie al meccanismo che consente di recuperare, nei venti anni successivi al primo quinquennio di partecipazione, i contributi non dedotti.

Come funziona il meccanismo

  • Nei primi 5 anni di adesione: il calcolo della quota di extra-deducibilità tiene conto del nuovo limite ordinario di 5.300 euro.
  • Nei 20 anni successivi: resta la possibilità di recuperare i contributi non dedotti, fino a un massimo di 2.650 euro annui (pari alla metà del nuovo limite).

In sintesi

L’aumento dei limiti rafforza l’efficacia fiscale della previdenza complementare e offre, soprattutto ai più giovani, maggiori margini per pianificare nel tempo i propri versamenti e ottimizzare i benefici fiscali.

Contributo datoriale e trasferimento tra fondi

Vengono riviste le regole sulla trasferibilità della posizione individuale tra forme pensionistiche complementari, con l’eliminazione di alcune limitazioni che incidevano sulla maturazione e portabilità del contributo datoriale.
In base alla nuova formulazione a partire dal 31/10/2026, il diritto alla contribuzione del datore di lavoro può essere trasferito anche verso fondi pensione aperti o PIP, decorsi due anni dalla data di adesione ad una forma pensionistica, ampliando la libertà di scelta dell’aderente in caso di cambio forma pensionistica.

Prestazioni pensionistiche della previdenza complementare

La disciplina delle prestazioni viene aggiornata con l’obiettivo di rendere più flessibile la fase di erogazione.

Quota erogabile in capitale

La parte liberamente richiedibile in forma di capitale viene innalzata al 60% del montante accumulato, rispetto al precedente limite ordinario del 50%. Parallelamente viene introdotta la possibilità di accedere a rendite gestite direttamente dal Fondo Pensione, opzione che assicura, tra l’altro, che in caso di morte il montante residuo possa essere destinato ai beneficiari indicati dall’aderente.

Modalità di erogazione della prestazione

Al momento del pensionamento, è possibile scegliere tra diverse modalità di erogazione del capitale accumulato, in base alle proprie esigenze.

Rendita a durata definita

La rendita a durata definita prevede l’erogazione di un flusso periodico per un numero di anni determinato. L’importo delle rate potrà essere aggiornato nel tempo dividendo il capitale disponibile al momento dell’erogazione per gli anni di vita residua stimati, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT.

Prelievi flessibili

In alternativa, è possibile optare per prelievi di importo variabile, scelti liberamente. Questa modalità consente maggiore flessibilità, fermo restando il limite rappresentato dalle rate già maturate e non ancora percepite della rendita a durata definita.

Erogazione frazionata

Un’ulteriore opzione è l’erogazione frazionata, che permette di distribuire il capitale accumulato in più rate nel tempo, per un periodo non inferiore a cinque anni. Le modalità operative, inclusa la periodicità delle rate, saranno definite dall’Autorità di vigilanza con apposite indicazioni.

Il trattamento fiscale

Dal punto di vista fiscale, le diverse modalità presentano alcune differenze.

Rendita a durata definita e prelievi

Queste forme seguono il regime fiscale delle prestazioni in capitale:
  • la tassazione si applica solo sulla parte non ancora tassata
  • sono esclusi dalla base imponibile:
    • i contributi non dedotti
    • i rendimenti già tassati nel fondo

L’aliquota è pari al 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

Erogazione frazionata

Anche in questo caso, la base imponibile è calcolata al netto delle somme già tassate.

Per quanto riguarda l’aliquota:

  • si applica una ritenuta del 20%
  • che può ridursi progressivamente fino al 15%, in funzione degli anni di partecipazione

In sintesi

Le nuove modalità di erogazione offrono maggiore flessibilità nella gestione del capitale, con un trattamento fiscale che varia in funzione della scelta effettuata. Valutare attentamente le diverse opzioni consente di ottimizzare il risultato complessivo nel tempo.

Adesione automatica e silenzio-assenso

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori neoassunti è prevista l’adesione automatica a una forma pensionistica complementare, salvo rinuncia esplicita entro 60 giorni. Il meccanismo di silenzio-assenso riguarda anche l’avvio dei versamenti contributivi, sia a carico del lavoratore sia del datore di lavoro, secondo quanto applicabile.

Assegnazione del comparto di default

Per le adesioni non esplicite al fondo pensione, si prevede che gli investimenti vengano effettuati con logiche “life-cycle” o comunque in linee di investimento coerenti con l’età anagrafica dell’aderente.

Parametri di extra deducibilità

La legge aggiorna il meccanismo di “extra deducibilità” previsto per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007 e non ha sfruttato negli anni precedenti il massimo deducibile. In sintesi:

  • L’eventuale quota non dedotta nei primi cinque anni di adesione può essere recuperata nei periodi successivi;
  • L’utilizzo è consentito entro un limite massimo annuo di € 7.950.

Trasferimento del TFR e obblighi d’impresa

La disciplina del TFR non destinato alla previdenza complementare viene aggiornata ampliando l’ambito applicativo del Fondo di Tesoreria INPS. Per le imprese di maggiori dimensioni si estendono gli obblighi di versamento al Fondo anche per le quote di TFR non conferite ai fondi pensione. L’ampliamento introduce criteri basati sulla media dei dipendenti e prevede specifici adempimenti informativi a carico dei datori di lavoro.

Investimenti dei fondi pensione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la COVIP, può emanare indicazioni sugli investimenti dei fondi pensione in settori di interesse strategico, incluse le infrastrutture nazionali, in forma diretta o indiretta e nel rispetto dei criteri di prudenza.

Le informazioni riportate riflettono il quadro normativo vigente alla data di redazione. Eventuali approfondimenti e aggiornamenti potranno rendersi necessari anche in esito all’emanazione dei decreti attuativi e alle indicazioni che saranno fornite dagli Enti competenti.

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Per le forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione, leggere la Parte I, le informazioni chiave per l'aderente’ e l'Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento gratuitamente, sul sito www.arcafondi.it, presso la SGR e presso il Soggetto Collocatore. I documenti sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione.

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