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Legge di Bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026

Le novità normative su previdenza complementare e fondi pensione

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce aggiornamenti alla disciplina della previdenza complementare, con impatti su fiscalità, accumulo e modalità di erogazione delle prestazioni dei fondi pensione. Molte novità, alcune delle quali indicate come operative dal 1° luglio 2026, intervengono sul quadro di riferimento del D.lgs. 252/2005, con l’obiettivo di razionalizzare alcune regole e ampliare le opzioni a disposizione degli aderenti.

Deducibilità fiscale dei contributi

A partire dal 2026, il limite massimo annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato da € 5.164,57 a € 5.300. Il nuovo tetto riguarda la somma complessiva dei versamenti (lavoratore e, se previsto, datore di lavoro) e conferma la deducibilità come principale leva di incentivo alla previdenza integrativa.

Contributo datoriale e trasferimento tra fondi

Vengono riviste le regole sulla trasferibilità della posizione individuale tra forme pensionistiche complementari, con l’eliminazione di alcune limitazioni che incidevano sulla maturazione e portabilità del contributo datoriale.
In base alla nuova formulazione, il diritto alla contribuzione del datore di lavoro può essere trasferito anche verso fondi pensione aperti o PIP, ampliando la libertà di scelta dell’aderente in caso di cambio forma pensionistica.

Prestazioni pensionistiche della previdenza complementare

La disciplina delle prestazioni viene aggiornata con l’obiettivo di rendere più flessibile la fase di erogazione.

Quota erogabile in capitale

La parte liberamente richiedibile in forma di capitale viene innalzata al 60% del montante accumulato, rispetto al precedente limite ordinario del 50%. Parallelamente viene introdotta la possibilità di accedere a rendite gestite direttamente dal Fondo Pensione, opzione che assicura, tra l’altro, che in caso di morte il montante residuo possa essere destinato ai beneficiari indicati dall’aderente.

Modalità di erogazione della prestazione

Sono introdotte nuove modalità di erogazione, tra cui:

  • Rendita a durata definita, corrisposta per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell’aderente;
  • Prelievi liberamente determinabili, entro limiti collegati alla rendita a durata definita;
  • Erogazione frazionata del montante, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Le diverse opzioni possono prevedere regimi fiscali differenti, in funzione della modalità di erogazione e dell’anzianità di partecipazione.

Adesione automatica e silenzio-assenso

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori neoassunti è prevista l’adesione automatica a una forma pensionistica complementare, salvo rinuncia esplicita entro 60 giorni. Il meccanismo di silenzio-assenso riguarda anche l’avvio dei versamenti contributivi, sia a carico del lavoratore sia del datore di lavoro, secondo quanto applicabile.

Assegnazione del comparto di default

Per le adesioni non esplicite al fondo pensione, si prevede che gli investimenti vengano effettuati con logiche “life-cycle” o comunque in linee di investimento coerenti con l’età anagrafica dell’aderente.

Parametri di extra deducibilità

La legge aggiorna il meccanismo di “extra deducibilità” previsto per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007 e non ha sfruttato negli anni precedenti il massimo deducibile. In sintesi:

  • L’eventuale quota non dedotta nei primi cinque anni di adesione può essere recuperata nei periodi successivi;
  • L’utilizzo è consentito entro un limite massimo annuo di € 7.950.

Trasferimento del TFR e obblighi d’impresa

La disciplina del TFR non destinato alla previdenza complementare viene aggiornata ampliando l’ambito applicativo del Fondo di Tesoreria INPS. Per le imprese di maggiori dimensioni si estendono gli obblighi di versamento al Fondo anche per le quote di TFR non conferite ai fondi pensione. L’ampliamento introduce criteri basati sulla media dei dipendenti e prevede specifici adempimenti informativi a carico dei datori di lavoro.

Investimenti dei fondi pensione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la COVIP, può emanare indicazioni sugli investimenti dei fondi pensione in settori di interesse strategico, incluse le infrastrutture nazionali, in forma diretta o indiretta e nel rispetto dei criteri di prudenza.

Le informazioni riportate riflettono il quadro normativo vigente alla data di redazione. Eventuali approfondimenti e aggiornamenti potranno rendersi necessari anche in esito all’emanazione dei decreti attuativi e alle indicazioni che saranno fornite dagli Enti competenti.

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Per le forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione, leggere la Parte I, le informazioni chiave per l'aderente’ e l'Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento gratuitamente, sul sito www.arcafondi.it, presso la SGR e presso il Soggetto Collocatore. I documenti sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione.

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