La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti aggiornamenti alla disciplina della previdenza complementare. Le principali novità, operative dal 1° luglio 2026, intervengono su quattro aree: adesione dei nuovi assunti, destinazione del TFR maturando, investimento delle adesioni tacite e automatiche e nuove prestazioni pensionistiche che impattano lavoratori, aziende e aderenti ai fondi pensione.
| Area | Prima | Dal 1° luglio 2026 |
|---|---|---|
| Adesione nuovi assunti | Silenzio-assenso entro 6 mesi. | Adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni. |
| TFR maturando | Poteva restare in azienda; per le aziende con oltre 50 dipendenti era destinato al Fondo di Tesoreria INPS. | Per chi non aderisce alla previdenza complementare, il TFR confluisce al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia; sotto soglia può restare in azienda. Resta possibile aderire in seguito |
| Investimento adesioni tacite/automatiche | Comparto garantito. | Percorso life cycle basato sull'età anagrafica, secondo le Istruzioni COVIP del 23/06/2026. |
| Prestazioni pensionistiche | Capitale, ordinariamente fino al 50%, più rendita vitalizia. | Rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante; le liquidazioni seguono l'adeguamento dei sistemi del fondo. |
| Quota massima in capitale | 50%, salvo i casi di capitale integrale previsti dal D.Lgs. 252/2005. | Confermato il limite ordinario del 50%, con le eccezioni previste dalla normativa. |
1 |
Giorno 1: assunzione
Il lavoratore è considerato aderente dalla data di assunzione. Il datore di lavoro fornisce l'informativa dettagliata su accordi collettivi, fondo di destinazione, scelte disponibili e tempistiche.
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2 |
Entro 60 giorni: finestra di scelta
Il lavoratore di prima assunzione può confermare l'adesione automatica o aderire esplicitamente; rinunciare e destinare il TFR a un altro fondo pensione; oppure rinunciare e mantenere il TFR secondo l'art. 2120 c.c. In quest'ultimo caso il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia e resta in azienda per quelle sotto soglia.
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3 |
Dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni
Il datore di lavoro invia il modulo di adesione automatica e avvia i versamenti, comprensivi di TFR e contributi dovuti dalla data di assunzione. Il TFR e i contributi sono investiti nel percorso life cycle dedicato alle adesioni automatiche.
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Per il lavoratori neo-assunti prima del 30 giugno 2026 valgono le norme previgenti ovvero il così detto silenzio-assenso che prevede l’iscrizione alla previdenza complementare nel comparto garantito entro 6 mesi dall’assunzione.
Se il lavoratore ha già un'adesione attiva con TFR versato, il meccanismo automatico scatta anche per il nuovo rapporto, con le stesse regole e tempistiche. Il datore di lavoro acquisisce una dichiarazione sull'iscrizione in essere. Se il lavoratore è aderente senza versamento di TFR, l'automatismo non opera.
| Aspetto | Cosa rimane invariato | Cosa cambia dal 1° luglio 2026 |
|---|---|---|
| TFR già maturato fino al 30/06/2026 | Resta dov'è: in azienda, al fondo pensione o al Fondo di Tesoreria INPS. Condizioni di rivalutazione ed erogazione invariate. | Nessuna variazione. |
| TFR maturando dal 1° luglio 2026 | Per chi aveva già aderito a un fondo pensione, i versamenti continuano automaticamente allo stesso fondo. | Per chi non aveva mai scelto o aveva il TFR in azienda, il TFR è destinato al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia; sotto soglia può restare in azienda. Rimane possibile aderire in futuro. |
| Informativa | — | Il datore deve fornire informativa aggiornata e acquisire una nuova dichiarazione scritta sulla scelta previdenziale. |
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori riassunti che non hanno altro fondo pensione con versamento TFR, o per i lavoratori di prima assunzione che scelgono esplicitamente di mantenere il TFR in azienda:
Rendimento
Finanziario di mercato, variabile.
Vantaggi fiscali
Deduzione dei contributi fino a €5.300 annui; tassazione delle prestazioni dal 9% al 15% secondo gli anni di permanenza.
Rischio
Variabile, in funzione del comparto scelto.
Anticipo
Sì, secondo il regolamento del fondo.
Note
Condizioni negoziate collettivamente; percorso life cycle per le adesioni automatiche.
Rendimento
Finanziario di mercato, variabile.
Vantaggi fiscali
Deduzione dei contributi fino a €5.300 annui; tassazione agevolata secondo la permanenza nella previdenza complementare.
Rischio
Variabile, in funzione del comparto scelto.
Anticipo
Sì, secondo il regolamento del fondo.
Note
Adesione esplicita; per i nuovi assunti il capitale al pensionamento richiede almeno 5 anni di iscrizione.
Rendimento
1,5% fisso più il 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI rispetto a dicembre dell'anno precedente.
Vantaggi fiscali
Nessun vantaggio aggiuntivo; tassazione separata ordinaria.
Rischio
Basso, con rivalutazione garantita per legge.
Anticipo
La richiesta si presenta all'azienda, che anticipa l'importo e lo recupera successivamente a credito verso l'INPS.
Note
Scelta di default se il lavoratore non esprime alcuna preferenza e non aveva un fondo pensione attivo.
Il TFR già maturato fino al 30 giugno 2026 non è coinvolto dalla nuova scelta e resta nelle condizioni precedenti.
| Fase del percorso | Orizzonte temporale | Quota min/max in titoli di capitale |
|---|---|---|
| Fase iniziale, aderenti giovani | Fino a 15 anni prima della pensione. | Almeno il 50% della posizione individuale. |
| Fasi intermedie | Tra fase iniziale e finale. | Riduzione progressiva e automatica secondo una traiettoria predefinita. |
| Fase finale, aderenti prossimi alla pensione | Ultimi 5 anni o meno. | Non oltre il 20% della posizione individuale. |
Tipo a) passaggi automatici tra comparti distinti in funzione dell'età;
Tipo b) combinazioni di comparti con quote percentuali variabili nel tempo;
Tipo c) linee target date assegnate per coorte anagrafica.
| Situazione del fondo | Può raccogliere adesioni automatiche? | Scadenza di adeguamento |
|---|---|---|
| A · Già conforme alle Istruzioni COVIP | Sì, da subito. | Invio di statuto/regolamento modificato entro il 31/07/2026. |
| B · Non ancora conforme, ma con almeno 2 linee differenziate | Sì, in regime transitorio. | Adeguamento entro il 30/06/2027 e modifica dello statuto entro il 31/07/2026. |
| C · Non si trova in A né in B | No. | Può rientrare in A o B con comunicazione alla COVIP. |
| Età anagrafica | Comparto di destinazione nel periodo transitorio |
|---|---|
| Meno di 46 anni | Alta Crescita Sostenibile. |
| Da 46 anni compiuti a meno di 56 anni | Crescita Sostenibile. |
| 56 anni o più | Rendita Sostenibile. |
Dal 1° luglio 2026 sono disponibili tre nuove soluzioni, alternative alla rendita vitalizia e riservate alle forme pensionistiche a contribuzione definita: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante.
L'erogazione frazionata del montante è richiedibile dal 31 ottobre 2026. Nel periodo transitorio, la liquidazione e l'erogazione delle prestazioni saranno effettuate dopo l'adeguamento dei sistemi del fondo, entro il 31 dicembre 2026.
Disponibilità
Prenotabile dal 1° luglio 2026 ed erogabile dal 31 dicembre 2026.
Durata
Pari alla vita attesa residua, calcolata sulle tavole di mortalità ISTAT.
Calcolo della rata
Montante disponibile diviso per le rate residue.
Importo
Variabile in base ai risultati finanziari della gestione.
Periodicità
Definita dal fondo, da mensile ad annuale.
Estensione
Può avere durata superiore alla speranza di vita, su richiesta.
Disponibilità
Prenotabili dal 1° luglio 2026 ed erogabili dal 31 dicembre 2026 dopo la compilazione del modulo.
Attivazione
Immediata.
Importo e tempistica
Scelti liberamente dall'aderente.
Limite massimo
Somma delle rate equivalenti della rendita a durata definita maturate e non riscosse.
Ultimo anno
È prelevabile l'intero montante residuo.
Vincoli
Il fondo può prevedere un intervallo minimo e un importo minimo.
Disponibilità
Richiedibile dal 31 ottobre 2026.
Adeguamento
Invio di statuto o regolamento modificato entro il 31 luglio 2026.
Durata
Rateizzazione per un periodo scelto dall'aderente, non inferiore a 5 anni.
Periodicità
Indicata dall'aderente insieme alla durata.
Montante residuo
Resta investito fino al completo esaurimento.
Calcolo della rata
Montante disponibile diviso per le rate ancora da erogare.
| Modalità | Aliquota sulla parte imponibile |
|---|---|
| Rendita a durata definita e prelievi | 15%, riducibile fino al 9%. |
| Erogazione frazionata | 20%, riducibile fino al 15%. |
| Elemento normativo | Valore Arca |
|---|---|
| Adesioni automatiche life cycle | ARCA Previdenza raccoglie le adesioni automatiche dal 1° luglio 2026 in regime transitorio, assegnando inizialmente il comparto in funzione dell'età; adeguamento completo previsto entro il 30 giugno 2027. |
| Nuove prestazioni pensionistiche | Nel periodo transitorio raccoglie le richieste; liquidazione ed erogazione avvengono dopo l'adeguamento dei sistemi, con possibilità di prenotazione. |
| Informativa trasparente | Materiali informativi aggiornati in linea con le Istruzioni COVIP, disponibili per datori di lavoro e lavoratori. |
| Supporto al datore di lavoro | Modulo di adesione tacita/automatica, processo documentale, DFPA per le distinte contributive e canali dedicati alle aziende. |
| Scadenza | Adempimento | A carico di |
|---|---|---|
| Entro 30/06/2026 | Informativa e raccolta dei moduli dai lavoratori in forza. | Datore di lavoro / HR. |
| Dal 01/07/2026 | Applicazione delle nuove regole TFR per tutti i lavoratori; avvio delle adesioni automatiche per i nuovi assunti; utilizzo del nuovo modulo "Adesione tacita/automatica" con indicazione della data di assunzione. | Datore di lavoro. |
| Entro 31/07/2026 | Pubblicazione della modulistica temporanea e di prenotazione. | ARCA Previdenza / aderente. |
| Dal 31/10/2026 | Erogazione frazionata richiedibile; liquidazione ed erogazione dopo l'adeguamento dei sistemi del fondo. | Fondo pensione. |
| Entro 31/12/2026 | Fine del periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi relativi alle prestazioni. | Fondo pensione. |
| Entro 30/06/2027 | Termine massimo di adeguamento life cycle per i fondi in situazione B. | Fondo pensione. |
Per gli aderenti ai quali mancano tre anni o meno alla pensione di vecchiaia, il fondo invia il "Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo" aggiornato con le nuove opzioni. Il distributore può supportare il cliente nel confronto tra:
Qual è la quota massima erogabile in capitale?>
Il 50% del montante accumulato, salvo i casi previsti dal D.Lgs. 252/2005 nei quali può essere liquidato l'intero capitale.
Un lavoratore assunto il 2 luglio 2026 con contratto di 45 giorni aderisce automaticamente?
No: se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a 60 giorni, l'automatismo dell'adesione non si applica.
Un lavoratore in forza con TFR in azienda: dove andrà dal 1° luglio?
Per i rapporti già in essere non scatta l'adesione automatica retroattiva. Il TFR maturando, se non viene effettuata una scelta previdenziale, confluisce al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende sopra soglia dimensionale; sotto soglia può restare in azienda.
Un lavoratore può tornare dal fondo pensione al Fondo di Tesoreria INPS?
No. Una volta avviato il versamento al fondo pensione non è più possibile tornare al regime TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.
Quando diventa disponibile l'erogazione frazionata del montante?
È richiedibile dal 31 ottobre 2026; nel periodo transitorio liquidazione ed erogazione avvengono dopo l'adeguamento dei sistemi del fondo, entro il 31 dicembre 2026.
Chi sceglie una nuova prestazione può ancora fare anticipazioni o trasferimenti?
No. Dal momento dell'esercizio del diritto a una prestazione pensionistica complementare non si possono più esercitare le prerogative della fase di accumulo, come anticipazioni, trasferimenti e RITA. È possibile convertire successivamente il montante residuo in rendita vitalizia e trasferire il fondo in essere a un altro fondo.
Un dipendente pubblico beneficia delle nuove prestazioni?
Le nuove prestazioni non si applicano ai dipendenti della PA iscritti ai fondi di categoria PA, per i quali resta in vigore il D.Lgs. 124/1993. Possono beneficiarne solo trasferendo la posizione a un fondo soggetto al D.Lgs. 252/2005.
Cosa succede in caso di decesso durante una nuova prestazione?
In caso di decesso, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall'aderente al momento della richiesta.
In quale comparto è collocato un aderente automatico nel periodo transitorio (ARCA Previdenza)?
Dipende dall'età anagrafica: Alta Crescita Sostenibile per chi ha meno di 46 anni, Crescita Sostenibile tra 46 e 55 anni, Rendita Sostenibile dai 56 anni in su.
Chi invia ad ARCA Previdenza il modulo di adesione automatica?
Il datore di lavoro, utilizzando il modulo "Adesione tacita/automatica" (Allegato 1), corredato di copia di un documento di identità in corso di validità.
Durante il periodo transitorio sono disponibili simulazioni delle nuove rendite?
No. ARCA Previdenza non può elaborare simulazioni sulle nuove tipologie di rendita durante il periodo transitorio.
I moduli riportati di seguito riproducono in formato web i campi e le dichiarazioni contenuti negli allegati della guida. Prima di procedere con l'utilizzo operativo, verificare sempre di disporre della versione ufficiale più aggiornata della modulistica disponibile sul sito di Arca Fondi SGR:
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026); D.Lgs. 252/2005, come riformato; DL n. 62/2026 "Salario Giusto", convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112; Direttive COVIP del 19/06/2026; Istruzioni COVIP del 23/06/2026 e del 25/06/2026.
Le informazioni riportate riflettono il quadro normativo vigente alla data di redazione. Eventuali aggiornamenti potranno rendersi necessari a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi e delle ulteriori indicazioni fornite dagli Enti competenti (COVIP, MEF, Ministero del Lavoro).
Questa pagina costituisce una trasposizione in formato web dei contenuti pubblicati su Arcafondi.it e della guida normativa allegata. Non sostituisce la normativa, i regolamenti del fondo, la modulistica ufficiale né costituisce consulenza legale, fiscale o previdenziale. Prima dell'utilizzo operativo, verificare sempre la disponibilità delle versioni e degli aggiornamenti più recenti pubblicati dai soggetti competenti.

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