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R.I.T.A. - Rendita integrativa temporanea anticipata

R.I.T.A. - Rendita integrativa temporanea anticipata

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione del fondo pensione che ti permette di ricevere a rate il capitale che hai accumulato, prima di raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Non è una pensione anticipata in senso stretto: è un ponte finanziario che copre il periodo tra la fine del lavoro e i 67 anni, che è oggi l'età di riferimento per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

Puoi scegliere di destinare alla RITA tutta la tua posizione accumulata presso Arca Previdenza, oppure solo una parte, lasciando il resto investito nel fondo per averlo disponibile al momento del pensionamento vero e proprio.

Il capitale accumulato, e quindi la base di calcolo della RITA, include il TFR eventualmente destinato ad Arca Previdenza, i contributi volontari, o entrambi.

Come funziona la RITA?

La quota di montante che destini alla RITA viene divisa per il numero di rate corrispondenti al periodo che ti separa dal pensionamento. Arca Previdenza eroga le rate con cadenza trimestrale, a partire dall'accettazione della richiesta e fino al compimento dei 67 anni.

Il capitale non ancora erogato, quello "in attesa" tra una rata e l'altra, continua a essere investito. Salvo diversa indicazione da parte tua, viene trasferito nel comparto più prudente disponibile (Obiettivo TFR), ma senza garanzia del capitale. Le rate vengono quindi ricalcolate periodicamente in funzione dell'andamento dell'investimento.

Se opti per la RITA parziale, la quota non convertita in RITA rimane nella tua posizione individuale e puoi continuare a gestirla normalmente: puoi richiedere anticipazioni, effettuare versamenti aggiuntivi (deducibili fino a 5.300 euro annui) e percepirla come prestazione pensionistica al momento del pensionamento.

Chi può richiedere la RITA?

L'accesso alla RITA richiede, in tutti i casi, almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare e la cessazione del rapporto di lavoro. Esistono poi due scenari distinti, in base alla tua situazione contributiva e all'orizzonte temporale.

Caso A - fino a 5 anni alla pensione

Puoi richiedere la RITA se hai tutti i seguenti requisiti:

  • cessato l'attività lavorativa (e sei inoccupato al momento della domanda);
  • almeno 20 anni di contributi versati alla previdenza obbligatoria (INPS o casse professionali);
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
  • non più di 5 anni al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

In questo scenario puoi quindi ricevere la RITA per un periodo massimo di 5 anni, coprendo il gap tra l'uscita dal lavoro e i 67 anni.

Caso B - fino a 10 anni alla pensione

Se sei rimasto inoccupato per almeno 24 mesi consecutivi dopo la cessazione del lavoro, le condizioni diventano più favorevoli:

  • inoccupazione continuativa di almeno 24 mesi;
  • almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
  • non più di 10 anni al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

In questo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio, e puoi ricevere la RITA per un periodo che arriva fino a 10 anni.

Tassazione della RITA

La RITA è, tra tutte le prestazioni del fondo pensione, quella con il trattamento fiscale più favorevole. Sulla parte imponibile si applica un'imposta sostitutiva del 15%, che può scendere dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo. La riduzione massima è di 6 punti percentuali, per un'aliquota minima del 9%.

Per capire quanto incide nella pratica: chi ha 20 anni di iscrizione al fondo paga il 13,5%; chi ne ha 35 o più arriva al 9%. È un vantaggio significativo rispetto all'IRPEF ordinaria, la cui aliquota minima parte dal 23%.

Da notare che questa fiscalità agevolata si applica sull'intero montante destinato alla RITA, inclusa la parte maturata prima del 2007, che in altre tipologie di prestazione segue regole diverse.

RITA e compatibilità con altri redditi

Un aspetto spesso sottovalutato: la RITA è compatibile con molte altre situazioni reddituali e previdenziali. Puoi percepirla anche se sei beneficiario di:

  • NASpI o altre indennità di disoccupazione;
  • APE sociale, volontario o aziendale;
  • Isopensione;
  • Pensione anticipata per anzianità contributiva (es. Quota 100, Opzione Donna, pensione per lavoratori precoci).

I requisiti di cessazione del lavoro o di inoccupazione vengono verificati solo al momento della domanda: se successivamente riprendi a lavorare, la RITA continua a essere erogata regolarmente.

Revoca e trasferimento

Puoi revocare la RITA in qualsiasi momento. La revoca ha effetto dalla prima rata successiva alla ricezione della richiesta: il capitale non ancora erogato torna nella tua posizione individuale e riprende la normale gestione nel fondo.

Se trasferisci la tua posizione a un altro fondo pensione, la RITA si intende automaticamente revocata e l'intera posizione residua viene trasferita al nuovo fondo.

In caso di decesso durante il periodo di erogazione, le rate non ancora percepite vengono liquidate agli eredi o ai beneficiari da te indicati. Questa somma non entra nell'asse ereditario e non è soggetta all'imposta di successione.

Un esempio pratico

Supponiamo che tu abbia 62 anni, abbia smesso di lavorare, abbia maturato 20 anni di contributi INPS e sia iscritto ad Arca Previdenza da 18 anni. Con un montante accumulato di 80.000 euro, puoi richiedere la RITA (in tutto o in parte) per i 5 anni che ti separano dai 67 anni.

Se destini 60.000 euro alla RITA, riceverai circa 3.000 euro lordi al trimestre (cioè 12.000 euro l'anno), con un'aliquota fiscale del 12,6% - grazie ai 3 anni di partecipazione oltre il quindicesimo. I restanti 20.000 euro rimangono investiti nel fondo e potranno essere convertiti in rendita vitalizia o riscossi in capitale al momento del pensionamento.

Domande frequenti sulla RITA

La RITA è una pensione anticipata?
No. È l'erogazione a rate del capitale già accumulato nel tuo fondo pensione. Quando raggiungi i 67 anni la RITA si esaurisce e inizia la pensione di vecchiaia.

Posso richiedere la RITA se sto già percependo la NASpI?
Sì. La RITA è compatibile con NASpI, APE in tutte le sue forme, isopensione e pensione anticipata già in corso. I requisiti vanno soddisfatti solo al momento della domanda.

Cosa succede se riprendo a lavorare durante la RITA?
Nulla: la RITA continua regolarmente. La condizione di inoccupazione va verificata solo quando presenti la richiesta, non dopo.

Posso usare solo una parte del mio montante?
Sì. Il resto rimane investito nel fondo: puoi richiedere anticipazioni o percepirlo come pensione integrativa al momento del pensionamento.

Posso interrompere la RITA se cambio idea?
Sì, la revoca è sempre possibile. Il capitale non ancora erogato torna nella tua posizione individuale. Se trasferisci la posizione a un altro fondo, la RITA si interrompe in automatico.

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Per le forme pensionistiche complementari, prima dell’adesione, leggere la Parte I, le informazioni chiave per l'aderente’ e l'Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’ della Nota informativa. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento gratuitamente, sul sito www.arcafondi.it, presso la SGR e presso il Soggetto Collocatore. I documenti sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione.

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